Art. 10.
(Composizione dei consigli della rappresentanza militare).

      1. I COBAR sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione

 

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alla consistenza numerica di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 5. Il loro numero non può, in ogni caso, essere inferiore a due delegati per ciascuna delle categorie «A», «B» e «C» e a tre delegati per ciascuna delle categorie «D» ed «E».
      2. I COIR sono composti da un numero di delegati maggiorato di uno rispetto al numero dei membri dei COBAR stabilito ai sensi del comma 1.
      3. Il COCER è composto, per quanto riguarda l'Esercito: per la categoria «A», da quattro delegati; per la categoria «B», da cinque delegati; per la categoria «C», da cinque delegati; per la categoria «D», da cinque delegati; per la categoria «E», da cinque delegati. Per quanto riguarda la Marina militare e l'Aeronautica militare, il COCER è composto da un numero di delegati pari a quello previsto per i COIR ai sensi del comma 2.